LA COMMISSIONE GIURISDIZIONALE 
             PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Composta dai signori: 
        On. Francesco Bonifazi, Presidente, relatore 
        On. Fulvio Bonavitacola, componente effettivo 
        On. Ernesto Carbone, componente effettivo 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  in  ordine  ai  seguenti
ricorsi riuniti: 
        n. 389/2014, proposto il 4 agosto 2014  dal  sig.  Gianfranco
Monti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,
deL  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 390/2014, proposto il 4 agosto 2014  dal  sig.  Alessandro
Michelini, rappresentato  e  difeso  dell'avv.  Federico  Sorrentino,
domiciliato come in atti; 
        n. 391/2014, proposto il 6  agosto  2014  dal  sig.  Gilberto
Grazioli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo  5,  comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 392/2014, proposto il  7  agosto  2014  dal  sig.  Roberto
Tricarico, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5,  comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 393/2014, proposto il 2 settembre  2014  dal  sig.  Franco
Biagioli,  rappresentato  difeso   dell'avv.   Federico   Sorrentino,
domiciliato come in atti; 
        n. 394/2014, proposto il 2 settembre 2014 dal sig.  Doarenico
Teramo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma  3,
del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 395/2014, proposto il 2 settembre 2014 dal  sig.  Giuseppe
Mazzonna, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo  5,  comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 396/2014, proposto il 2 settembre 2014 dal  sig.  Domenico
Giordano, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo  5,  comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 397/2014, proposto il 2 settembre  2014  dal  sig.  Fausto
Scognamiglio, personalmente in giudizio  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma  3,  del  Regolamento  per  la   tutela   giurisdizionale   dei
dipendenti, domiciliato come in atti; 
        n. 398/2014, proposto il 5 settembre 2014  dal  sig.  Claudio
Cesareo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 399/2014, proposto l'8  settembre  2014  dal  sig.  Sergio
Venzi,  rappresentato  e  difeso   dell'avv.   Federico   Sorrentino,
domiciliato come in atti; 
        n. 400/2014, proposto il 9 settembre 2014 dal sig.  Giancarlo
Toccaceli,  personalmente  in  giudizio  ai  sensi  dell'articolo  5,
collima  3,  del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale   dei
dipendenti, domiciliato come in atti; 
        n. 401/2014, proposto il 9 settembre 2014  dal  sig.  Camillo
D'Aquilio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5,  comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 402/2014,  proposto  il  9  settembre  2014  dalla  sig.ra
Concetto Ragusa, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo  5,
comma  3,  del  Regolamento  per  la   tutela   giurisdizionale   dei
dipendenti, domiciliata come in atti; 
        n. 403/2014, proposto il 10 settembre 2014 dal  sig.  Umberto
Biagi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,
del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 404/2014, proposto  l'11  settembre  2014  dal  sig.  Elio
Rogati, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma  3,
del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n.  405/2014,  proposto  l'11  settembre  2014  dalla  sig.ra
Claudia Sartori, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo  5,
comma  3,  del  Regolamento  per  la   tutela   giurisdizionale   dei
dipendenti, domiciliata come in atti; 
        n. 406/2014, proposto il 16 settembre 2014 dal  sig.  Alfredo
Calvani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 407/2014, proposto  il  17  settembre  2014  dalla  sig.ra
Patrizia Greco, personalmente in giudizio ai sensi  dell'articolo  5,
comma  3,  del  Regolamento  per  la   tutela   giurisdizionale   dei
dipendenti, domiciliata come in atti; 
        n. 408/2014, proposto  il  17  settembre  2014  dalla  sig.ra
Giovanna Biancardi, personalmente in giudizio ai sensi  dell'articolo
5, comma  3,  del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei
dipendenti, domiciliata come in atti; 
        n. 409/2014, proposto il 19 settembre 2014 dal sig.  Maurizio
Conti,  rappresentato  e  difeso   dell'avv.   Federico   Sorrentino,
domiciliato come in atti; 
        n. 410/2014, proposto il 19 settembre 2014 dal sig.  Brunaldo
Balzani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 411/2014, proposto il 23 settembre 2014 dalla sig.ra Clara
Sancinelli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliata come in atti; 
        n. 412/2014, proposto il 24 settembre 2014 dalla sig.ra Gilda
Carnevali, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5,  Gomma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliata come in atti; 
        n. 413/2014, proposto il 24  settembre  2014  dal  sig.  Aldo
Conti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,
del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 414/2014, proposto il 14 ottobre 2014  dal  sig.  Vittorio
Ferretti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo  5,  comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 415/2014, proposto il  14  ottobre  2014  dal  sig.  Mauro
Mazza, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,
del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliato come in atti; 
        n. 416/2014, proposto il 20 ottobre 2014  dalla  sig.ra  Anna
Colucci, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del  Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,
domiciliata come in atti; 
        n. 417/2014, proposto il 23 ottobre 2014 dal sig.  Pettinari,
personalmente in giudizio ai sensi  dell'articolo  5,  comma  3,  del
Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato
come in atti; 
        n. 2/2015, proposto il 20 gennaio 2015 dalla sig.ra  Federica
Tagliani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo  5,  comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliata come in atti; 
        n. 3/2015, proposto il 20 gennaio 2015 dalla  sig.ra  Mirella
Cassarino, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5,  comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliata come in atti; 
        n. 4/2015, proposto il 21 gennaio  2015  dalla  sig.ra  Maria
Fraddosio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5,  comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliata come in atti; 
        n. 5/2015, proposto il 21 gennaio 2015 dalla  sig.ra  Luciana
Cannistra', personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma
3, del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti,
domiciliata come in atti, ricorrenti; 
    Contro l'Amministrazione della Camera dei deputati, rappresentata
e difesa  dagli  avvocati  Maria  Teresa  Losasso,  Consigliere  Capo
dell'Avvocatura della  Camera,  e  Claudio  Nardone,  della  medesima
Avvocatura;  elettivamente  domiciliata  in  Roma  nella  sede  della
Camera, resistente; 
    Per l'annullamento, previa sospensiva 
        degli atti amministrativi della  Camera  (ruoli  di  spesa  e
cedolini riferiti a ciascun ricorrente) nella parte in cui  decurtano
i rispettivi trattamenti pensionistici in esecuzione  della  delibera
dell'Ufficio di Presidenza della Camera 4 giugno 2014,  n.  87,  resa
esecutiva in pari data dal decreto del  Presidente  della  Camera  n.
660; 
        per l'annullamento della predetta delibera n. 87/2014, previa
la declaratoria della sua illegittimita' costituzionale; 
        e, «per quanto occorra» per la proposizione  della  questione
di legittimita' costituzionale  dell'articolo  1,  comma  486,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' per il 2014); 
nonche' per la restituzione delle somme trattenute. 
    La Commissione giurisdizionale per il personale, 
        Visti  tutti  i  ricorsi  in  epigrafe,  nonche'  la  memoria
difensiva depositata da alcuni ricorrenti il 6 febbraio 2015; 
        Vista  la  documentazione   depositata   dall'Amministrazione
resistente, nonche' la memoria difensiva del 6 febbraio 2015; 
        Uditi,  all'udienza  cautelare  dell'11  febbraio  2015,   il
relatore, on. Francesco Bonifazi, l'avvocato Federico Sorrentino  per
i ricorrenti da lui  patrocinati,  meglio  individuati  in  epigrafe,
nonche'  l'avvocato  Maria  Teresa  Losasso   per   l'Amministrazione
resistente; 
        Dato atto che alla medesima udienza cautelare la  Commissione
giurisdizionale per il personale, sentite le parti  ed  accertata  la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria,  ha  ritenuto  di
poter  definire  i  giudizi  anche   nel   merito,   in   riferhnento
all'articolo 60 del Codice del  processo  amministrativo,  in  quanto
applicabile al rito interno ai sensi dell'articolo 9,  comma  1,  del
Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della
Camera; 
        Dato altresi' atto che i predetti ricorsi sono stati riuniti,
per  connessione  oggettiva,  dai  decreti   del   Presidente   della
Commissione giurisdizionale per il personale numeri  20/2014  del  23
dicembre 2014 e 2/2015 del 26 gennaio 2015, nonche', relativamente al
ricorso n. 398/2014, privo di istanza  cautelare,  con  deliberazione
assunta nel corso della predetta udienza dell'11 febbraio 2015; 
        Considerato  che  i  ricorrenti  sollevano  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 486,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli articoli 3 e  53  della
Costituzione e  all'asserita  violazione  del  giudicato  discendente
dalla  sentenza  costituzionale  n.  116/2013,  estendendo   poi   il
riferimento anche agli articoli 23, 97 e 136 della Costituzione e  la
censura al comma 487 della medesima  norma,  e  chiedono  che  questa
Commissione proponga  «per  quanto  occorra»  la  relativa  questione
incidentale alla Corte costituzionale; 
        Vista  in  proposito  la  propria  precedente  ordinanza   10
dicembre 2014, n. 7, riferita a un precedente gruppo  di  ricorsi  di
contenuto e di tenore testuale pressoche' identico a quelli in esame,
con la quale questa Commissione ha  proposto  la  medesima  questione
incidentale  alla  Corte  costituzionale,  sospendendo   i   relativi
giudizi; 
    Ritenuto di svolgere le considerazioni che seguono: 
        1)  quanto  alla  rilevanza  della  predetta   questione   di
legittimita' costituzionale: 
          a) il contenuto precettivo della deliberazione dell'Ufficio
di  Presidenza  della  Camera  n.  87/2014,  meglio  individuata   in
epigrafe, la quale costituisce (assieme ai relativi  atti  esecutivi)
l'oggetto  esclusivo  dell'impugnativa  innanzi  a  questo   giudice,
risulta del  tutto  coincidente  con  quello  dei  commi  486  e  487
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147.  Infatti  la
deliberazione ritiene, nella parte motiva, che il contributo previsto
dal comma 486 «debba essere applicato  ai  trattamenti  pensionistici
erogati dalla Camera dei deputati in base al proprio  Regolamento  di
quiescenza del personale»; e conseguentemente dispone di applicare  a
questi ultimi «il contributo di solidarieta' di cui  all'articolo  1,
comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», nonche' di  versare
«all'entrata  del  bilancio  dello  Stato»  i   «risparmi   derivanti
dall'applicazione della presente  deliberazione»,  con  implicito  ma
univoco riferimento, a quest'ultimo proposito,  al  comma  487  della
predetta norma di legge; 
          b)   la   legittimita'   costituzionale   della    predetta
deliberazione n. 87/2014 non potrebbe essere  direttamente  sindacata
dalla Corte costituzionale perche', almeno sotto il profilo  formale,
la delibera non rientra tra gli atti di cui all'articolo  134,  primo
capoverso, della Costituzione. Ma essa non potrebbe essere  sindacata
neppure da questa Commissione giurisdizionale, se non altro  perche',
almeno sotto il profilo sostanziale, nel caso di  specie  l'identita'
del contenuto precettivo della delibera e di  quello  dei  menzionati
commi 486 e 487 comporterebbe lo svolgimento di fatto,  da  parte  di
questo giudice, di funzioni che costituiscono prerogativa della Corte
costituzionale; alle cui  valutazioni,  in  materia  di  legittimita'
costituzionale  delle  leggi,  questo  giudice  e'  invece  tenuto  a
conformarsi al pari di ogni altro giudice; 
          c)  conseguentemente,   in   questa   situazione,   essendo
inammissibile (com'e' appena il caso di aggiungere) che le  doglianze
dei ricorrenti al riguardo  restino  indefinite,  questa  Commissione
giurisdizionale ritiene che la dedotta questione di legittimita'  sia
rilevante nel giudizio principale e debba  quindi  essere  sottoposta
alla Corte costituzionale; 
        2) quanto alla  non  manifesta  infondatezza  della  predetta
questione di legittimita' costituzionale: 
          a) i menzionati commi 486 e 487 introducono un  «contributo
di solidarieta'» destinato a incidere su una  platea  di  destinatari
costituita  dai  soli  percettori  «dei   trattamenti   pensionistici
corrisposti da enti  gestori  di  forme  di  previdenza  obbligatorie
(...)». Al di la' del nomen  iuris  adoprato  dal  legislatore,  tale
contributo: 
non presenta elementi tali da escludere manifestamente che esso abbia
natura tributaria, se non altro perche' anch'esso, al pari  di  altri
istituti censurati dalla Corte costituzionale, sembra realizzare «una
decurtazione patrimoniale definitiva del  trattamento  pensionistico,
con acquisizione al bilancio  statale  del  relativo  ammontare,  che
presenta   tutti   i   requisiti   richiesti   dalla   giurisprudenza
[costituzionale] per  caratterizzare  il  prelievo  come  tributario»
(Corte  costituzionale,  sentenza  n.  241/2012,  la  quale  richiama
numerose  pronunce  precedenti  ed  e'  testualmente   citata   dalla
successiva sentenza della Corte 5 giugno 2013, n. 116); 
applicandosi ad una sola categoria di cittadini percettori di reddito
(vale a dire i pensionati), tale contributo non consente di escludere
manifestamente  la  menomazione   «dei   principi   fondamentali   di
uguaglianza  a  parita'  di  reddito,  attraverso  una  irragionevole
limitazione della platea dei soggetti passivi» (sentenza n.  116/2013
citata), anche considerando la natura di retribuzione  differita  che
la Corte costituzionale riconosce ai trattamenti pensionistici; 
introducendo un prelievo consistentemente maggiore rispetto a  quello
previsto, in particolare, dal (distinto) «contributo di solidarieta'»
richiesto a tutti i percettori di reddito dal comma 590 del  medesimo
articolo 1 della legge n. 147/2013, il contributo di cui ai commi 486
e 487 non consente di escludere manifestamente,  anche  sotto  questo
profilo, la menomazione del medesimo  principio  di  uguaglianza  dei
cittadini a parita'  di  reddito.  Infatti  la  misura  prevista  dal
menzionato comma  590  (piu'  esattamente,  quest'ultimo  proroga  il
contributo  gia'   introdotto   dall'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) consiste in un prelievo  fisso
del 3% su tutti i redditi eccedenti i  300  mila  euro  lordi  annui,
mentre  le  disposizioni  dei  commi  486  e  487  consistono  in  un
contributo variabile  dal  6  %  al  18%  sul  (piu'  basso)  reddito
pensionistico lordo eccedente di  quattordici  volte  il  trattamento
minimo INPS. 
    Le circostanze esposte conducono a  ritenere  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dei  predetti
commi 486 e 487, rispetto al parametro di cui al  combinato  disposto
degli articoli 3 e 53 della  Costituzione,  e  pertanto  impongono  a
questo giudice di rimettere la questione alla  Corte  costituzionale,
competente in via esclusiva a pronunciarsi in proposito; 
          b)  inoltre  il  «contributo  di   solidarieta'»   di   cui
all'articolo 1, comma 486, della citata legge  n.  173/2013,  dedotto
nel giudizio principale odierno, presenta significativi  elementi  di
identita' con il «contributo di perequazione» a suo tempo  introdotto
dall'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e in seguito dichiarato costituzionalmente  illegittimo  con  la
gia' citata sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013. Infatti,
sia le disposizioni legislative del 2011, dichiarate illegittime, sia
le  disposizioni  legislative  del  2013,  oggetto   della   presente
questione,   incidono   entrambe   sui   «trattamenti   pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie» (pur
computando i rispettivi prelievi in  misura  diversa,  peraltro  piu'
gravosa nelle disposizioni del 2013); e dispongono  entrambe  che  le
somme trattenute siano versate «all'entrata del bilancio dello Stato»
(pur  prevedendo  uno  specifico  vincolo   di   destinazione   nelle
disposizioni del  2013).  Anche  tale  circostanza  impone  a  questa
Commissione giurisdizionale di rimettere la questione di legittimita'
delle disposizioni legislative del 2013  alla  Corte  costituzionale,
competente  in   via   esclusiva   ad   apprezzare   la   sussistenza
dell'asserita violazione del giudicato formatosi sulla  predetta  sua
sentenza n. 116/2013; 
    Visti l'articolo 134 della  Costituzione  e  l'articolo  1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1,  nonche'  l'articolo  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Considerato inoltre che la proposizione alla Corte costituzionale
della  predetta  questione  incidentale  non  consente  la  sollecita
definizione dei giudizi principali nel merito, e cio' impone a questo
giudice di pronunciarsi sulle istanze cautelari  di  sospensione  dei
provvedimenti impugnati, limitatamente all'eventuale  verificarsi  di
un pregiudizio irreparabile nelle more  del  procedimento;  visto  al
riguardo l'articolo  9,  comma  2,  del  Regolamento  per  la  tutela
giurisdizionale dei dipendenti della Camera; 
    Ritenuto che dalla natura  e  dalla  entita'  delle  implicazioni
patrimoniali a fondamento del giudizio non appare derivare  un  danno
grave e irreparabile dalla perdurante efficacia degli atti  impugnati
nelle more del giudizio di costituzionalita',